Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 05/08/2005

5. Le prescritte verifiche periodiche sul materiale rotabile delle operanti imprese ferroviarie sono effettuate dal gestore dell'infrastruttura regionale non isolata, insieme all'USTIF competente.

6. Qualora l'impresa richiedente sia in possesso di altro certificato di sicurezza emesso da un gestore operante in Italia, il gestore dell'infrastruttura deputato al rilascio del certificato di sicurezza applica la seguente procedura semplificata relativamente al materiale rotabile:

a) acquisisce la documentazione probatoria delle verifiche effettuate in occasione del rilascio di altro certificato di sicurezza e della più recente visita periodica;

b) verifica la compatibilità con la linea, con gli impianti interconnessi con l'esercizio e con il materiale rotabile già autorizzato a circolare sulla propria rete; i veicoli ferroviari sono controllati per singola unità;

c) effettua le verifiche tecniche specifiche della rispondenza agli standard e alle norme di sicurezza proposte dal medesimo gestore ed approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè ai principi generali in materia indicati nel presente decreto.

7. Per i soggetti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 188/2003, anche in presenza di altre imprese ferroviarie circolanti, l'impresa ferroviaria controllata dal gestore dell'infrastruttura, o facente parte della società che gestisce l'infrastruttura, può operare sulla relativa rete senza certificato di sicurezza. In tale caso il direttore di esercizio è responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale dei trasporti ad impianti fissi, con apposita circolare, stabilisce le norme operative concernenti le attestazioni di cui all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 188/2003 che i competenti USTIF dovranno acquisire ai fini dell'assenso di cui al comma 3 del presente articolo, nonchè le procedure per il rilascio del certificato di sicurezza, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

9. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, l'idoneità alla circolazione relativa al materiale rotabile impiegato in servizi di tipo regionale, attestata dal gestore dell'infrastruttura nazionale e quella attestata dai competenti organi ministeriali sono valide per l'esercizio sia sulla rete nazionale sia sulle reti di cui all'art. 3 del presente decreto ed il loro impiego è subordinato alle sole verifiche di cui al comma 6 del presente articolo.

Art. 7. Assegnazione della capacità

1. Le regioni o le province autonome definiscono lo schema delle priorità da applicarsi per l'assegnazione delle capacità sulle reti regionali non isolate di loro competenza. Tale schema deve uniformarsi ai dettami di non discriminatorietà fra le varie tipologie di servizi di trasporto ferroviario, fermo restando il soddisfacimento delle necessità relative ai servizi regolati da Contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico locale.

2. Nell'elaborare lo schema delle priorità, di cui al comma precedente, le regioni terranno conto delle esigenze di capacità per i servizi di trasporto pubblico locale, anche sulla base delle specifiche caratteristiche delle reti regionali e, sentiti i gestori delle infrastrutture regionali, potranno definire la capacità residua disponibile.

3. Per l'assegnazione della capacità il gestore dell'infrastruttura regionale applica, sulla base delle priorità indicate al precedente comma 1, le disposizioni di cui agli articoli dal 24 al 35 del decreto legislativo n. 188/2003, secondo principi di trasparenza ed imparzialità.

4. In caso di richieste in conflitto fra loro, il gestore della infrastruttura svolgerà una procedura di coordinamento proponendo ai richiedenti soluzioni alternative e coinvolgendo, in caso di insoddisfazione, il competente organismo di regolazione. Resta comunque salvo il diritto del richiedente di adire direttamente al detto competente organismo nei casi previsti dall'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 188/2003.

Art. 8. Criteri relativi alla determinazione del canone

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 188/2003, le regioni e le province autonome stabiliscono, secondo criteri di equità, di non discriminatorietà e trasparenza, i canoni per l'accesso alle reti interconnesse regionali non isolate individuate all'articolo 3 del presente decreto.

2. Per la fissazione dei canoni le Regioni tengono conto dei principi stabiliti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 188/2003.

3. Il costo sostenuto dal Gestore regionale per l'energia elettrica di trazione è imputato alle imprese ferroviarie tenendo conto del consumo energetico di ciascuna tipologia di treno e secondo i criteri stabiliti al comma 1 del presente articolo.

4. Il gestore dell'infrastruttura regionale calcola il canone dovuto dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso.

Art. 9. Servizi

1. I gestori delle infrastrutture regionali delle reti non isolate sono tenuti a fornire i servizi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 188/2003 come disposto all'art. 12, comma 1 del medesimo decreto.

2. Le Regioni o le Province autonome stabiliscono i principi e le procedure per la fornitura di tali servizi e per il calcolo dei relativi corrispettivi.

Art. 10. Coordinamento fra i gestori

1. I gestori delle infrastrutture regionali ed il gestore dell'infrastruttura nazionale definiscono il punto di sutura fra le rispettive reti in modo tale che le stazioni di collegamento reti ricadano interamente in una di esse, adottano un sistema di sportello unico per le imprese che vorranno realizzare servizi di trasporto che impegnino reti di diversi gestori e disciplinano le modalità e le condizioni di scambio reciproco di informazioni sui programmi di circolazione, sulla circolazione reale, nonchè l'erogazione dei servizi al pubblico nella stazione di collegamento, ove forniti dal gestore dell'infrastruttura titolare della stessa per conto del gestore dell'infrastruttura collegata.

2. I gestori delle infrastrutture regionali ed il gestore dell'infrastruttura nazionale promuovono azioni di coordinamento finalizzate a stipulare convenzioni tra i gestori, al fine di garantire l'accesso in sicurezza delle imprese ferroviarie che intendano realizzare servizi di trasporto ferroviario che interessino le stazioni di collegamento, allacciate, di confluenza e/o di interscambio, nonchè gli eventuali brevi tratti di linee di raccordo con le stesse. Dette convenzioni individuano, con specifico allegato tecnico, le procedure comuni che assicurano il mantenimento del richiesto livello di sicurezza e le relative sfere di responsabilità; tale allegato tecnico verrà approvato dal competente USTIF.

Art. 11. Norma finanziaria

1. Il presente decreto non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2005 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2005 D.M. 05/08/2005 - Individuazione reti ferroviarie. Stato e Regioni in materia di sicurezza circol. ferroviaria. Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 100 Allegato 1 Elenco delle reti ferroviarie locali e regionali non isolate:

1. Ferrovia Adria-Mestre;

2. Ferrovia Adriatico-Sangritana;

3. Ferrovia Alifana;

4. Ferrovia Arezzo-Stia-Sinalunga;

5. Ferrovia Bari-Barletta;

6. Ferrovia Benevento-Napoli;

7. Ferrovia Bologna-Portomaggiore;

8. Ferrovia Brescia-Iseo-Edolo;

9. Ferrovia Canavesana; 10. Ferrovia Casalecchio-Vignola;

11. Ferrovia Centrale umbra;

12. Ferrovia Ferrara-Codigoro;

13. Ferrovia Ferrara-Suzzara;

14. Ferrovie del Gargano;

15. Ferrovia Modena-Sassuolo;

16. Ferrovie Nord Milano;

17. Ferrovia Parma-Suzzara;

18. Ferrovie Reggiane;

19. Ferrovia Roma-Viterbo;

20. Ferrovia Savona-San Giuseppe;

21. Ferrovia del Sud Est;

22. Ferrovia Torino-Ceres;

23. Ferrovia Udine-Cividale.

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional